Codice disciplinare

Codice che definisce le disposizioni da adottare in caso di comportamenti scorretti.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Il Codice disciplinare è il documento che prevede disposizioni da attuare in caso di comportamenti scorretti.

Come da indicazioni nota USRV n. 1797 del 19/01/2024 si rinvia la consultazione dell'ultimo aggiornamento Codici Disciplinari al seguente link:

https://istruzioneveneto.gov.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/

 

Codice disciplinare, come da art. 25 CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021

TITOLO V - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art. 25 - Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,
coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi
collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie
considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello
amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o
agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n.
300 del 1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione
e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b)
del d.lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio – anche svolto in
modalità a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del
personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico
e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica
la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito
dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino
il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del
1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.
55-quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001, atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei
confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi,
calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni
scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti
allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a
pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero
danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n.
165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165
del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando
l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso
affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere
sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non
riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive
e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione,
in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti
minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono
dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale
tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei
propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per
concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
I. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)-bis a f)
quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa,
comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il
comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o
anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse
affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative
e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,
educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle
procedure di mobilità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2,
secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62 del 2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo
periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla
scadenza del termine fissato dall’amministrazione.
II. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del
d.lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art.
26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo
quanto previsto dall’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi,
che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a
del d.lgs. n. 235 del 2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze anche se non espressamente previste nei commi precedenti sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento,
quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all’art. 23 (Obblighi del dipendente) e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione
secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del
2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni
dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l’art. 13 del CCNL
19/04/2018.

Licenza

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